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STATUTO
FEDERCASA SERVIZI S.R.L.
Ottobre
2004
DENOMINAZIONE
– SCOPO – SEDE – DURATA
Articolo 1
È costituita una società a
responsabilità limitata con la denominazione “FEDERCASA SERVIZI –
Società a responsabilità limitata.
Articolo 2
La Società ha sede
in Roma.
Articolo 3
La durata della società è fissata
fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte con
delibera dell'Assemblea dei soci a termini di legge.
Articolo 4
La Società ha come scopo quello di
costituire una struttura di supporto per la fornitura di servizi tecnici
e amministrativi-gestionali e quanto ad essi correlato, nell'ambito
delle competenze degli istituti autonomi per le case popolari e loro
consorzi, comunque anche diversamente denominati, nonché delle
competenze di altre amministrazioni pubbliche e private, ed in
particolare di strutture operanti nel settore della casa e del
territorio sia in Italia che all'estero.
La Società può altresì organizzare
corsi di formazione, seminari e convegni atti allo scopo, e svolgere
ruolo di assistenza, monitoraggio e controllo di progetti e formazione
in materia di promozione dell'occupazione.
La Società ha anche l'obiettivo di
favorire la partecipazione a Società miste pubblico-private italiane o
estere attraverso la promozione di cooperazione tecnologica, industriale
e commerciale.
Le attività sociali possono essere
svolte anche ricorrendo a finanziamenti di enti locali, regionali,
nazionali, comunitari ed internazionali.
Per conseguire i propri obiettivi la
società utilizzerà know how ed esperienze dei soci e degli altri enti o
soggetti con i soci stessi collegati e curerà l'organizzazione di corsi
specifici di aggiornamento, l'assistenza diretta presso i destinatari
della sua attività e l'espletamento di ricerche finalizzate.
La società può anche, tra l'altro,
svolgere di propria iniziativa o su commessa, studi, ricerche,
sperimentazioni; curare la gestione di banche dati, fare attività di
produzione di materiali didattici, editoria formativa (esclusa la
pubblicazione di quotidiani di informazione) e tecnico professionale;
organizzare convegni; promuovere operazioni imprenditoriali, anche in
forma integrata; assumere incarichi di assistenza e di coordinamento sul
piano organizzativo e delle procedure.
La società, conformemente alle norme
di legge, potrà altresì esercitare attività di progettazione, direzione
lavori e quanto altro a tali attività collegato, nonchè le elaborazioni
di progetti complessi, il tutto finalizzato ad iniziative promosse da
organismi di diritto pubblico e da società a prevalente capitale
pubblico.
Per il conseguimento dei propri
scopi la Società può stipulare contratti e convenzioni e assumere in
genere obbligazioni con privati e pubbliche amministrazioni.
Esclusivamente per i fini di cui
sopra la Società può assumere, non nei confronti del pubblico, nè a
scopo di collocamento, partecipazioni in altre Società ed Enti nel
rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non
nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 5
luglio 1991, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.
La società può compiere, infine, nel
rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti
dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e
finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute
dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento
dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che
indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od
imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine,
complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da
esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non
prevalente); la società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via
secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque
natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni
assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.
CAPITALE
Articolo 5
Il capitale è di Euro 10.200,00
(diecimiladuecento virgola zero centesimi) interamente versato. Le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento.
Articolo 6
Il socio che intende cedere la
propria partecipazione, in tutto o in parte, deve offrirla in prelazione
agli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi
posseduta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale
deve essere indicato il prezzo richiesto.
I soci devono, entro il termine massimo di trenta giorni,
sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare se
intendono esercitare il diritto di prelazione; la mancanza di tale
comunicazione equivale a rinuncia ad esercitare il diritto stesso.
Articolo 7
La società potrà acquisire
dai soci finanziamenti con obbligo di restituzione secondo le norme ed i
regolamenti vigenti in materia.
ASSEMBLEE
Articolo 8
L'assemblea dei soci può essere convocata ovunque, anche
fuori dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio italiano.
L'assemblea deve essere
convocata per le delibere di propria competenza almeno una volta
all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia
tenuta a redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della
società.
Articolo 9
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura
dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita o consegnata
"brevi manu" o telegramma o fax o e-mail spediti ai soci almeno otto
giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'art.
2479 bis C.C..
Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di
ritorno della raccomandata o la firma per ricevuta o il rapporto di
trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.
Sono tuttavia valide le
assemblee anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o
informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
Articolo 10
Possono intervenire
all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
prima dell’adunanza.
Articolo 11
L’assemblea è presieduta
dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall’Assemblea stessa.
Articolo 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se
prese con la presenza e la maggioranza del capitale sociale.
Nei casi previsti al numero
4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza del settanta per
cento del capitale sociale.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da
un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a sette membri anche
non soci; spetta ai soci in sede di assemblea determinare il tipo di
amministrazione e il numero degli amministratori di volta in volta
all'atto della nomina, il loro compenso, nonchè procedere alla nomina
del Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri o
l'Amministratore Unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Articolo 14
Il Consiglio può eleggere un
Vice Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati e nomina inoltre un
Segretario, anche estraneo al Consiglio.
Articolo 15
Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni
qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta
richiesta dall’Amministratore Delegato o da almeno due dei suoi membri.
Articolo 16
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza
dall'Amministratore Delegato, mediante lettera raccomandata spedita o
consegnata "brevi manu" o telegramma o fax o e-mail da spedire a ciascun
amministratore e, se esiste, al Collegio Sindacale almeno otto giorni
prima (o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima) del giorno
fissato per la riunione, e per conoscenza ai sindaci, ove esistano.
Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di
ritorno della raccomandata o la firma per ricevuta o il rapporto di
trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.
Anche in mancanza di tale formalità la seduta è valida
quando vi intervengono tutti gli amministratori e tutti gli intervenuti
firmino il verbale della seduta e siano presenti i Sindaci, ove
esistano.
E' ammessa la possibilità
che le adunanze del Consiglio si tengano per televideoconferenza a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova
il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la
stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Articolo 17
L’organo amministrativo ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
Articolo 18
Il Consiglio o
l’Amministratore Unico, hanno i più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti
gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento
dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto
in modo tassativo riservano all'assemblea.
Articolo 19
Il Consiglio o l'Amministratore Unico possono nominare
direttori tecnici, commerciali e amministrativi, nonchè procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone eventualmente
gli emolumenti.
Il Consiglio può delegare
tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche
disgiuntamente ai sensi degli artt. 2381 e 2475 C.C..
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Articolo 20
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione o l’Amministratore Unico hanno la firma sociale e la
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio con
facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in
ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e
revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
BILANCIO ED UTILI
Articolo 21
Gli esercizi sociali si
chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il
Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, redigono il
bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa a norma di legge.
Articolo 22
L’Assemblea che approva il
bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, i quali, dedotta una
quota del 5% da accantonare a riserva fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in
conformità delle deliberazioni che l’Assemblea riterrà di prendere volta
per volta.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 23
Nei casi in cui sia così stabilito dalla legge o da
decisione dei Soci, la società potrà essere controllata da un Collegio
Sindacale e/o da un Revisore nominato dai Soci.
Quando nominato, il Collegio è composto di tre membri
effettivi e di due membri supplenti, aventi i requisiti di legge. Il
Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I Sindaci
durano in carica tre esercizi.
Ove nominato il Revisore eserciterà il controllo
contabile della società.
Al Collegio Sindacale e/o al
revisore si applicano le norme previste in tema di società per azioni.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 24
Nei limiti previsti dal D.Lgs.
5/2003, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla
esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il
funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente
direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra
soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad
un collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale è
composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro
trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal
presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha
sede legale la società. Gli arbitri così nominati designeranno il
presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà
presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale
deciderà, secondo diritto, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua
costituzione.
Il lodo sarà inappellabile.
Il collegio arbitrale
determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.
La soppressione della presente
clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con
la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per
le modificazioni dell'atto costitutivo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 25
Addivenendosi in qualunque
tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea
determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori
indicandone i poteri.
Articolo 26
Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto valgono le disposizione di legge in
materia di Società a responsabilità limitata.
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