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STATUTO 

FEDERCASA SERVIZI S.R.L.

Ottobre 2004 

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA 

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione “FEDERCASA SERVIZI – Società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

Rappresentanze ed uffici distaccati possono essere istituiti e soppressi con deliberazione dell'Organo Amministrativo. 

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea dei soci a termini di legge.

Articolo 4

La Società ha come scopo quello di costituire una struttura di supporto per la fornitura di servizi tecnici e amministrativi-gestionali e quanto ad essi correlato, nell'ambito delle competenze degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, comunque anche diversamente denominati, nonché delle competenze di altre amministrazioni pubbliche e private, ed in particolare di strutture operanti nel settore della casa e del territorio sia in Italia che all'estero.

La Società può altresì organizzare corsi di formazione, seminari e convegni atti allo scopo, e svolgere ruolo di assistenza, monitoraggio e controllo di progetti e formazione in materia di promozione dell'occupazione.

La Società ha anche l'obiettivo di favorire la partecipazione a Società miste pubblico-private italiane o estere attraverso la promozione di cooperazione tecnologica, industriale e commerciale.

Le attività sociali possono essere svolte anche ricorrendo a finanziamenti di enti locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

Per conseguire i propri obiettivi la società utilizzerà know how ed esperienze dei soci e degli altri enti o soggetti con i soci stessi collegati e curerà l'organizzazione di corsi specifici di aggiornamento, l'assistenza diretta presso i destinatari della sua attività e l'espletamento di ricerche finalizzate.

La società può anche, tra l'altro, svolgere di propria iniziativa o su commessa, studi, ricerche, sperimentazioni; curare la gestione di banche dati, fare attività di produzione di materiali didattici, editoria formativa (esclusa la pubblicazione di quotidiani di informazione) e tecnico professionale; organizzare convegni; promuovere operazioni imprenditoriali, anche in forma integrata; assumere incarichi di assistenza e di coordinamento sul piano organizzativo e delle procedure.

La società, conformemente alle norme di legge, potrà altresì esercitare attività di progettazione, direzione lavori e quanto altro a tali attività collegato, nonchè le elaborazioni di progetti complessi, il tutto finalizzato ad iniziative promosse da organismi di diritto pubblico e da società a prevalente capitale pubblico.

Per il conseguimento dei propri scopi la Società può stipulare contratti e convenzioni e assumere in genere obbligazioni con privati e pubbliche amministrazioni.

Esclusivamente per i fini di cui sopra la Società può assumere, non nei confronti del pubblico, nè a scopo di collocamento, partecipazioni in altre Società ed Enti nel rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

La società può compiere, infine, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non prevalente); la società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi. 

 

CAPITALE 

Articolo 5

Il capitale è di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero centesimi) interamente versato. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. 

Articolo 6

Il socio che intende cedere la propria partecipazione, in tutto o in parte, deve offrirla in prelazione agli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicato il prezzo richiesto.

I soci devono, entro il termine massimo di trenta giorni, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione; la mancanza di tale comunicazione equivale a rinuncia ad esercitare il diritto stesso. 

Articolo 7

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di restituzione secondo le norme ed i regolamenti vigenti in materia. 

 

ASSEMBLEE 

Articolo 8

L'assemblea dei soci può essere convocata ovunque, anche fuori dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea deve essere convocata per le delibere di propria competenza almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. 

Articolo 9

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita o consegnata "brevi manu" o telegramma o fax o e-mail spediti ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..

Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o la firma per ricevuta o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. 

Articolo 10

Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci prima dell’adunanza. 

Articolo 11

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall’Assemblea stessa. 

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti al numero 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza del settanta per cento del capitale sociale. 

 

AMMINISTRAZIONE 

Articolo 13

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a sette membri anche non soci; spetta ai soci in sede di assemblea determinare il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori di volta in volta all'atto della nomina, il loro compenso, nonchè procedere alla nomina del Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri o l'Amministratore Unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 

Articolo 14

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati e nomina inoltre un Segretario, anche estraneo al Consiglio. 

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall’Amministratore Delegato o da almeno due dei suoi membri. 

Articolo 16

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata "brevi manu" o telegramma o fax o e-mail da spedire a ciascun amministratore e, se esiste, al Collegio Sindacale almeno otto giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima) del giorno fissato per la riunione, e per conoscenza ai sindaci, ove esistano.

Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o la firma per ricevuta o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.

Anche in mancanza di tale formalità la seduta è valida quando vi intervengono tutti gli amministratori e tutti gli intervenuti firmino il verbale della seduta e siano presenti i Sindaci, ove esistano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. 

Articolo 17

L’organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. 

Articolo 18

Il Consiglio o l’Amministratore Unico, hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. 

Articolo 19

Il Consiglio o l'Amministratore Unico possono nominare direttori tecnici, commerciali e amministrativi, nonchè procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone eventualmente gli emolumenti.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente ai sensi degli artt. 2381 e 2475 C.C..

 

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 

Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

 

BILANCIO ED UTILI 

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, redigono il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa a norma di legge. 

Articolo 22

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, i quali, dedotta una quota del 5% da accantonare a riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità delle deliberazioni che l’Assemblea riterrà di prendere volta per volta. 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Articolo 23

Nei casi in cui sia così stabilito dalla legge o da decisione dei Soci, la società potrà essere controllata da un Collegio Sindacale e/o da un Revisore nominato dai Soci.

Quando nominato, il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi.

Ove nominato il Revisore eserciterà il controllo contabile della società.

Al Collegio Sindacale e/o al revisore si applicano le norme previste in tema di società per azioni. 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Articolo 24

Nei limiti previsti dal D.Lgs. 5/2003, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà, secondo diritto, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Il lodo sarà inappellabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo. 

 

SCIOGLIMENTO 

Articolo 25

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri. 

Articolo 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizione di legge in materia di Società a responsabilità limitata. 

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